Corte dei conti
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
DOCUMENTI
Decreto_Estinzione_Giudizio_sui_Conti_PROT_2013-0000248_(per_anno_2002-2003-2004-2005).pdf
Decreto_Estinzione_Giudizio_sui_Conti_PROT_2013-0002974_(per_anno_2006).pdf
Decreto_Estinzione_Giudizio_sui_Conti_PROT_2015-0001193_(per_anno_2007).pdf
Decreto_Estinzione_Giudizio_sui_Conti_PROT_2017-0003449_(per_anno_2008).pdf
Nota_istruttoria_rendiconti_2016-2017_PROT_2019-0001837.pdf